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Sicurezza sui luoghi di lavoro: caratteristiche della formazione

Il 24 maggio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l’accordo Stato-Regioni del 17 aprile relativo alle caratteristiche della formazione prevista ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro

 

Si segnala che il 24 maggio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l’accordo Stato-Regioni del 17 aprile relativo alle caratteristiche della formazione prevista ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente a:

1) datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

2) responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

3) datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

4) coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

5) lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall'art. 2 del DPR 14 settembre 2011, n. 177;

6) operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Per approfondimenti leggi la “Circolare n.36/2024-2025 – Sicurezza sui luoghi di lavoro: caratteristiche della formazione” scaricabile dalla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive – sezione CIRCOLARI’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati e raggiungibile anche attraverso l’AppUISP. (E.Fr.)